La stagione estiva si avvicina, ma il catasto incendi che fine ha fatto?

La stagione estiva si avvicina, ma il catasto incendi che fine ha fatto?
Un esempio di elaborato comunale per l'assolvimento degli obblighi di legge per il Catasto Incendi
Pin It

Siamo prossimi alla stagione estiva e anche quest’anno sicuramente dovremo affrontare situazioni di incendi boschivi. Il tema della prevenzione era stato affrontato nel 2000 emanando una legge quadro in materia di incendi boschivi (21 novembre 2000, n. 353) ove venivano declinate le competenze degli enti preposti in materia sia nei riguardi della pianificazione di settore, che nella definizione e programmazione delle attività afferenti alla previsione (individuazione delle aree e dei periodi di rischio, etc.) e prevenzione (cartografie operative, sistemi di controllo e monitoraggio del territorio, formazione e informazione, etc.). 

La prevenzione formulava al comma 2, art. 10 (Divieti, prescrizioni e sanzioni) un regime vincolistico, in particolare per le aree boscate ed i pascoli percorsi dal fuoco, che prevedeva: 

  • divieto di modificare la destinazione preesistente all'incendio per quindici anni;

  • divieto di realizzare edifici, infrastrutture per dieci anni;

  • divieto di concessioni di finanziamenti pubblici per attività di rimboschimento e ingegneria ambientale, per cinque anni; 
  • divieto di esercitare il pascolo e la caccia, nelle aree boscate, per dieci anni. 

Il tutto fatte salve alcune tipologie di interventi specificati nel dettato normativo.


La norma inoltre stabiliva l’obbligo in capo ai Comuni di costituire apposito catasto nel quale siano censiti i soprassuoli percorsi dal suolo, individuando le singole prescrizioni e le relative sanzioni in caso di trasgressione.


È fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere, entro il mese di ottobre di ogni anno, alla Regione ed al Ministero dell'ambiente una planimetria, in adeguata scala, del territorio comunale percorso dal fuoco; in tale territorio non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle in atto prima dell'incendio per almeno dieci anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori sopra indicati deve essere espressamente richiamato, pena la nullità dell'atto, il suddetto vincolo. 

Molte regioni, se non tutte, hanno dato seguito istituendo Sistemi Informativi Geografici appositamente per facilitare i Comuni nella compilazione del Catasto delle aree percorse dal fuoco. 

Ma come purtroppo succede ormai da molti anni, l’attenzione si è spostata più sulle tecnologie di gestione, con sempre più sofisticati sistemi informativi, tralasciando spesso la raccolta e la trascrizione opportuna del dato rilevato. 

In particolare nell'anno 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ordinanza n.3606 del 28 agosto 2007) emanava "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione" ricorrendo così a mezzi e poteri straordinari per un qualcosa che pochi anni prima era stato combattuto con i poteri ordinari, rinforzando la necessità che: "I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori quindici giorni (....)". 

Sembra che ogni anno, dall’epoca, tale Ordinanza continua ad essere emessa dall’Amministrazione dello Stato quasi a rammentare che la legge stabilisce obblighi che non possono essere dimenticati dalle Amministrazioni locali, o semplicemente tralasciati per quella che potremmo definire ignoranza o sciatteria, considerato che esistono tutti i mezzi tecnologici e le risorse umane per far fronte a questa necessità.

Alla Link Campus University  di Roma, un Master sugli incendi boschivi si tiene da alcuni anni e tali situazioni sono spesso oggetto di statistiche ed analisi per la prevenzione. Quello che più sorprende nella lettura delle risultanze, anche dalle Tesi degli studenti, è apprendere che molti Comuni, ancora oggi, non adempiono a questo dovere.

E allora non possiamo che ricordare ai Comuni che possono disporre anche dei seguenti strumenti:

I Comuni possono avvalersi dei rilievi effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, avendo un ruolo attivo nelle attività di previsione e lotta agli incendi in modo continuativo durante tutto l’anno predisponendo una particolare concentrazione di uomini e mezzi, nei periodi di alta criticità tra i mesi di giugno e di settembre che prevedono la raccolta di tutte le informazioni a corredo di ciascun evento, comprese la perimetrazione e la misurazione delle superfici percorse dal fuoco effettuato in collaborazione con tutti gli altri Enti coinvolti

Inoltre il Sistema Informativo della Montagna (SIM) mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (Regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. 

A partire dai perimetri degli incendi censiti dal nucleo Forestale dei Carabinieri è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'ex-Agenzia del Territorio. 

L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso una procedura geospaziale automatizzata e i Comuni possono consultare le aree percorse dal fuoco per i successivi adempimenti tramite una richiesta a: 

Arma dei Carabinieri 
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Ufficio Logistico - 2^ Sezione Sistemi Informativi Automatizzati e TLC 
via Carducci 5 - 00187 Roma 
PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Basterà fornire i dati anagrafici di un referente da abilitare all'accesso all'area.

 


 Copia qui lo "short link" a questo articolo
www.geoforall.it/{sh404sef_shurl}

I contenuti redazionali di questo sito (articoli, editoriali, redazionali, video e podcast) sono soggetti ai seguenti Termini di utilizzo
Redazione mediaGEO società cooperativa
Via Palestro, 95 00185 Roma.
P.I: 11534171001 - Tel. +39 06 64871209 Email: info@mediageo.it
www.mediageo.it
Testata telematica registrata al
Tribunale di Roma
n° 231/2009 del 26-6-2009.